Aceto

  • Può essere venduto aceto prodotto con vino che abbia seguito le norme descritte nella sezione del vino per quanto riguarda la vinificazione e l’origine, o con frutta prodotta secondo i criteri della sezione vegetali freschi.

  • L’attivazione del processo di acetificazione deve avvenire con aceto che abbia le caratteristiche indicate nel caso di aceto di vino.

  • La microfiltrazione è ammessa.

  • Sostanze aromatizzanti sono ammesse se prodotte secondo i requisiti delle sezioni già descritte.

  • È vietato l’uso di antiossidanti. E’ consentito l’uso di anidride solforosa, con l’obbligo di indicarlo in etichetta, in quantità massima di 40 mg/l.

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