Olio di oliva

  • Può essere venduto solo olio extravergine d’oliva ottenuto da olive di proprietà del venditore e trasformato nelle sue aziende o in un frantoio locale.

  • L’area di coltivazione delle olive deve essere locale, nell’accezione data a questo termine dal disciplinare del Mercato della Terra.

  • La varietà di olivo da cui l’olio è ottenuto deve essere autoctona della zona di provenienza del produttore.

  • I terreni che ospitano gli oliveti devono essere condotti in modo tale da causare il minor impatto possibile sull’ambiente, utilizzando eventualmente soltanto le sostanze chimiche di sintesi strettamente necessarie in relazione all’andamento delle singole annate produttive.

  • La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall’albero, a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici. Non sono ammessi la raccolta da terra, l’uso di reti permanenti, l’impiego di prodotti cascolanti.

  • Le olive raccolte possono essere stoccate e trasportate unicamente in cassette in plastica fessurata. Possono essere stoccate in ambienti asciutti, freschi e ventilati per un tempo non superiore alle 36 ore, ma preferibilmente entro 24, in modo da consentire in ogni caso la loro lavorazione entro il giorno successivo a quello di raccolta.

  • La spremitura deve essere a pietra o con frangitoi.

  • Può essere venduto solo olio extravergine d’oliva privo di difetti quali funga, muffa, rancido.

  • Nel caso di vendita del prodotto confezionato saranno riportati in etichetta i cultivar, la data di produzione e la scadenza. Dichiarazioni integrative:

    • superficie coltivata in ettari

    • numero di piante

    • quantità annuale di olio prodotto.

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