Miele

  • Può essere venduto solo miele di propria produzione.

  • L’area di produzione deve essere distante almeno a 3 km dai luoghi degradati, con inquinamento ambientale o tali da compromettere le caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche del miele.

  • Per quanto riguarda i mieli di nettare, è necessario indicare la o le specie vegetali e la zona di produzione. Per il miele di melata di metcalfa si richiede anche l’indicazione della specie entomologica.

  • Possono essere utilizzati solo alveari razionali (a favo mobile) a sviluppo verticale, a conduzione stanziale o nomade. Il raccolto deriva da favi di melario privi di covata o polline.

  • Gli unici metodi di allontanamento delle api dall’alveare sono del tipo apiscampo o soffiatore. E’ vietato l’uso di sostanze repellenti, fumo compreso.

  • I locali per la smielatura e la lavorazione del miele devono avere un umidità minore del 60%.

  • L’estrazione del miele dai favi deve avvenire nel minor tempo possibile, tramite smelatori centrifughi manuali automatici e solo quando il miele è maturo. La purificazione deve avvenire mediante decantazione e/o filtrazione. Eventuali operazioni di miscelazione, cristallizzazione devono avvenire a temperature inferiori a 40°C per un tempo massimo di 72 ore.

  • È vietata la pastorizzazione; inoltre il prodotto non può essere riscaldato oltre i 40°.

  • È vietata ogni alterazione del miele di propria produzione, in particolare: nutrire con qualsiasi tipo di sostanza le api durante il raccolto; aggiungere miele di estranea provenienza al proprio prodotto.

  • Si possono vendere anche altri prodotti dell’alveare fatte salve le regole valide per il miele.

Last updated