Prodotti ittici

  • Possono essere venduti prodotti ittici, freschi o trasformati, storicamente diffusi nell’areale di pesca e tradizionalmente consumati dalla popolazione locale.

  • Gli animali devono essere pescati: secondo tipologie di pesca tradizionalmente in uso localmente per le specie in questione; secondo tipologie di pesca altamente selettive, riducendo al minimo la possibilità di catture accessorie; nella stagione di pesca, che deve seguire i cicli di sviluppo delle specie, evitando di metterne a rischio la sopravvivenza nell’areale interessato.

  • Nel caso dell’acquacoltura: la specie allevata deve essere una varietà tipica e autoctona, che assume caratteristiche fisiche e organolettiche particolari solo all’interno dell’area e che per il suo mantenimento e incremento deve necessariamente ricorrere alla pratica dell’allevamento; dovranno essere utilizzati come integrazione alimentare mangimi che non contengono assolutamente: farine animali non provenienti da specie ittiche, alimenti vegetali contenenti organismi geneticamente modificati, scarti di lavorazione industriale; per l’allevamento ittico sono da escludere acque che, all’analisi, rivelino presenza elevata di solfuri o solfati, ossidi vari di fosforo e azoto, sali di magnesio e ferro, cloruri, ecc. o contaminate da pesticidi e metalli pesanti; eventuali trattamenti sanitari all’interno dell’allevamento dovranno essere realizzati unicamente in casi di rischio grave per l’intera popolazione ittica presente e per la salute umana.

  • L’intervallo di tempo tra la cattura e la lavorazione del pescato non dovrà essere superiore alle 6 ore.

  • La conservazione e trasformazione del pescato dovrà avvenire secondo metodologie storicamente e tradizionalmente in uso nell’area. Non è ammesso per la trasformazione l’utilizzo di alcun tipo di conservanti, additivi e coloranti.

Last updated